Art. 48.
(Indulto e grazia).

      1. In materia di indulto e di grazia, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'indulto o la grazia condonino, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commutino in un'altra specie di pena stabilita dalla legge e che, ad ogni altro effetto diverso, la pena estinta per indulto si consideri come pena inflitta;

 

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          b) prevedere che, nel caso di concorso di reati, l'indulto si applichi sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati e, ove concorrano reati ostativi all'indulto, l'indulto si applichi alla pena inflitta per i reati non ostativi.